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Cassazione: legittimo il trasferimento del lavoratore non gradito al committente


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Con l’ordinanza n. 4198 del 25.02.2026, la Cassazione afferma che se “… l'ipotesi di conflittualità tra colleghi, con incidenza negativa sul rendimento dei singoli e quindi sulla organizzazione imprenditoriale, può giustificare il trasferimento … allo stesso modo la mancanza di gradimento della presenza del lavoratore esercitata da parte del committente un servizio in appalto, a prescindere dalla formalizzazione preventiva in una clausola contrattuale, pone il mutamento di sede lavorativa, in considerazione del conflitto venutosi a creare tra appaltante e prestatore, tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro appaltatore può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo, anche al fine di scongiurare ben più penalizzanti provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro”.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il trasferimento dalla sede dell’appalto cui era adibita alla sede legale aziendale, a seguito di rimostranze ricevute sul comportamento della medesima da parte dell’impresa committente.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo non sussistente una valida giustificazione del trasferimento a fronte dell’inesistenza di una clausola "di gradimento" nel contratto di appalto.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare la pronuncia di merito - rileva che il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c.

Per la sentenza, in tal caso, la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, così come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.

Secondo i Giudici di legittimità, detto inquadramento può essere esteso anche all’ipotesi in cui il trasferimento sia una diretta conseguenza della mancanza di gradimento della presenza del lavoratore esercitata da parte del committente di un servizio in appalto.

Ravvisando quest’ultima ipotesi nel caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società e dichiara legittimo il trasferimento dalla stessa disposto.

A cura di WST