Dal 30 giugno 2025 cessa il regime transitorio che permetteva alle agenzie per il lavoro di superare il limite massimo di 24 mesi per le missioni a termine dei lavoratori assunti dalle stesse in somministrazione a tempo indeterminato.
Il Collegato Lavoro, nello specifico l’ art. 10 della Legge n. 203/20204, ha in parte riscritto la disciplina della somministrazione di lavoro per quanto concerne :
1) L’ abrogazione del regime transitorio, previsto all’ art. 31, comma1, del D.Lgs. n. 81/2015 ;
2) L’ ampliamento delle fattispecie esonerate dai vincoli quantitativi di cui all’ art. 31, comma 2, del D.Lgs. 81/2015
Abrogazione del regime transitorio – L’art. 31 comma 1 del D.lgs n. 81/2015 nella formulazione originaria disponeva quanto segue: “nel caso in cui il contrato di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini, in capo all’utilizzatore stesso, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025”.
Per effetto di tale disposizione, secondo l’interpretazione ministeriale fornita con la circ. n. 17 del 31.10.2018, si assisteva ad una sostanziale liberalizzazione dell’ istituto. I lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie potevano, infatti, essere inviati in missione presso gli utilizzatori, sia a tempo determinato che indeterminato, senza vincoli di causale o limiti temporali, nel rispetto dei soli limiti percentuali previsti dalla normativa.
Di fatto però la disposizione si poneva in contrasto con la normativa europea e con gli orientamenti della giurisprudenza contrari ad una liberalizzazione così ampia delle somministrazione. Tali orientamenti erano basati sull’ assunto che il ricorso alla somministrazione dovesse trovare una propria giustificazione nelle necessità di carattere temporaneo dell’utilizzatore ( Dal 2020 ad oggi : Lavoro somministrato, durata delle missioni nella giurisprudenza europea e italiana. ).
Per rispondere alle criticità emerse, è intervenuto il Legislatore del Collegato Lavoro ristabilendo l’assetto previgente. Pertanto, come ricordato anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circ. n. 6 del 27.03.2025, la soppressione del precedente regime comporta l’automatica costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l’ utilizzatore e il lavoratore somministrato ove venga superato il limite temporale dei 24 mesi.
Ai fini della verifica del superamento del limite complessivo, le missioni a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie effettuate a partire dal 12 gennaio 2025, data dell’ entrata in vigore del Collegato Lavoro , rientrano nel computo dei 24 mesi, diversamente dai periodi di missione precedenti non considerati nel computo.
Le missioni già avviate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina potranno proseguire fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre la data odierna del 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Ovviamente, per i contratti commerciali stipulati tra agenzia ed utilizzatore a decorrere dal 12 gennaio 2025, il computo dei 24 mesi deve considerare tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente a tale data (in conformità all’art. 19 comma 2 del D.lgs n. 81/2015).
Vincoli quantitativi più flessibili – Da tener presente che il Collegato Lavoro ha apportato modifiche anche all’ art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. Viene di fatto realizzato un coordinamento sistematico tra la disciplina del contratto a termine e quella della somministrazione di lavoro a tempo determinato.
In tema di somministrazione a tempo determinato, l’art. 31, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015 stabilisce che, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato dall' utilizzatore, e fermo restando il limite del 20% di assunzioni a termine rispetto al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ciascun anno, il numero dei lavoratori somministrati a tempo determinato non può superare il 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio presso l’azienda utilizzatrice. Tuttavia, questo limite non si applica esclusivamente ad alcune categorie specifiche, tra cui:
- Soggetti in mobilità: lavoratori licenziati che si trovano in condizione di mobilità e possono essere riqualificati per il reinserimento nel mercato del lavoro ( art. 8, c. 2, Legge n. 223/91 ) ;
- Soggetti disoccupati che percepiscono da almeno sei mesi trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali: questa categoria include lavoratori che hanno avuto difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro e che necessitano di un sostegno maggiore.
- Lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, includono giovani senza esperienza lavorativa, persone con disabilità, lavoratori di età superiore ai 50 anni e altre categorie con difficoltà di integrazione lavorativa.
Il Collegato Lavoro amplia ulteriormente le categorie di lavoratori esenti dal limite del 30%, con la previsione di due nuove ipotesi:
1. le ipotesi di esenzione individuate dall’art. art 23, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, per i limiti quantitativi all’impiego con contratto a termine ( 20 % ), vengono ora estese ai lavoratori somministrati. Trattasi di lavoratori impiegati in :
- fase di avvio di nuove attività: per i periodi definiti dai contratti collettivi, che possono variare in base al settore e al territorio.
- start-up innovative: per un periodo di quattro anni dalla costituzione della società o per un periodo inferiore se la società è già costituita.
- attività stagionali: che comprendono lavori legati a specifiche stagioni, come il turismo estivo e invernale.
- spettacoli specifici e programmi radiofonici o televisivi: dove è richiesta una professionalità particolare per determinati periodi.
- sostituzione di lavoratori assenti: per garantire la continuità operativa in caso di maternità, malattia o altri eventi.
- lavoratori over 50: che, a causa dell’età, potrebbero incontrare maggiori difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro.
2. Sono esenti dal computo i lavoratori somministrati con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il Lavoro e somministrati a tempo determinato presso un utilizzatore. L’ esenzione mira in questo caso a rafforzare il ruolo potenzialmente strategico della somministrazione a tempo indeterminato ( cd. Staff Leasing ) come valido strumento per garantire flessibilità organizzativa sul medio-lungo termine con tutele elevate per i lavoratori.
WST Law & Tax