Con la sentenza emessa, il 12.05.2022, nella causa C-426/20, la Corte di Giustizia UE afferma che i lavoratori interinali hanno diritto a giorni di ferie e indennità per mancato godimento degli stessi pari a quelli spettanti, nel medesimo periodo, ai dipendenti dell’impresa utilizzatrice svolgenti identica attività.
Il fatto affrontato
I lavoratori ricorrono giudizialmente contro l’agenzia interinale, con la quale avevano stipulato un contratto di lavoro, al fine di richiedere le differenze retributive con riferimento all’indennità loro versata per giorni di ferie sia godute che non.
A fondamento della predetta domanda, i medesimi deducono di aver ricevuto un importo d’indennità inferiore a quello di cui avrebbero beneficiato se fossero stati direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice nello stesso periodo e per la medesima attività.
Il Tribunale portoghese di Braga – investito della questione – chiede alla CGUE, mediante un rinvio pregiudiziale, se la norma che prevede una disparità di trattamento nel calcolo delle ferie tra dipendenti dell’azienda utilizzatrice e lavoratori interinali sia conforme o meno al diritto comunitario.
La sentenza
La Corte di Giustizia rileva che la Direttiva 2008/104, volta a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale, osta a una normativa nazionale in forza della quale agli stessi vengano riconosciute condizioni di base di lavoro e d’occupazione peggiorative rispetto a quelle che sarebbero loro spettate in caso di assunzione diretta da parte dell’azienda utilizzatrice.
Per la Corte, tra dette condizioni rientra indubbiamente anche il riconoscimento dello stesso numero di giorni di ferie e della relativa indennità, che devono essere almeno identici a quelli che l’impresa utilizzatrice riconosce ai propri dipendenti.
Diversamente ragionando, secondo la sentenza, si finirebbe per violare il principio di parità di trattamento previsto dal diritto comunitario in favore dei lavoratori tramite agenzia interinale per tutta la durata della loro missione.
Su tali presupposti, la CGUE, statuisce il seguente principio: “L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104/CE … deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l’indennità a cui i lavoratori tramite agenzia interinale hanno diritto, in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice, a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente, è inferiore all’indennità alla quale tali lavoratori avrebbero diritto, nella medesima situazione e allo stesso titolo, se fossero stati direttamente impiegati da tale impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata”.
A cura di Fieldfisher