Con la sentenza n. 7853 del 07.10.2025, il Consiglio di Stato afferma che l’indennità di disponibilità, prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2015, è sempre dovuta dall’Agenzia di Lavoro se il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, è in attesa di essere inviato in missione presso un datore cliente.
Il fatto affrontato
L’Agenzia di somministrazione impugna giudizialmente un provvedimento di disposizione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, inerente all’illegittimità della scelta di non erogare l’indennità di disponibilità ai lavoratori a tempo indeterminato non in missione e di sospendere, in detti periodi, i rapporti di lavoro con richiesta di erogazione della cassa integrazione.
A fondamento della predetta domanda, la ricorrente deduce di non essere tenuta ad applicare il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro della somministrazione, che prevede l’indennità di disponibilità, non essendo aderente ad alcuna associazione imprenditoriale.
Il TAR rigetta la predetta domanda, ritenendo che l’obbligo di versare l’indennità in questione abbia natura legale e non contrattuale.
La sentenza
Il Consiglio di Stato – confermando la pronuncia del TAR – rileva, preliminarmente, che l’indennità di disponibilità, introdotta dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2015, è sempre dovuta ex lege.
Per la sentenza, detta norma rinvia alla contrattazione collettiva limitatamente alla sua quantificazione e non affida, invece, ad essa la previsione circa la sua debenza o meno.
Secondo i Giudici, dunque, l’Agenzia non può sottrarsi – neanche attraverso un proprio Regolamento interno, come avvenuto nel caso di specie – all’obbligo di corrispondere detta indennità per tutti i periodi in cui i lavoratori non sono inviati in missione.
Su tali presupposti, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso dell’Agenzia, confermando la correttezza delle richieste dell’ITL.
A cura di WST
