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Cassazione: la contrattazione collettiva può prevedere trattamenti differenti in caso di contratto a termine


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Con l’ordinanza n. 11663 del 04.05.2023, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “L'art. 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali”.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, dipendente pubblica in forza di un contratto a tempo determinato, ricorre giudizialmente al fine di vedersi restituita la somma indebitamente sottrattale dal TFR quale trattenuta volta ad assicurare l'invarianza della spesa.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che detta trattenuta poteva essere operata solo con riferimento ai contratti a tempo indeterminato.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il D.Lgs. 165/2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce un parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, le parti sociali hanno piena autonomia di prevedere trattamenti differenziati in funzione delle peculiarità dei vari rapporti di lavoro (peculiarità dettate, ad esempio, dalla diversa tipologia di contratto sottoscritto).

Per la sentenza, ne consegue che – anche in applicazione del principio di non discriminazione che vieta di riservare un trattamento deteriore ai lavoratori a termine – è possibile prevedere trattamenti di miglior favore per gli assunti a tempo determinato giustificati dalla non stabilità dell'impiego.

Su tale presupposto, la Suprema Corte rigetta il ricorso del Comune datore e conferma la debenza della somma indebitamente trattenuta alla dipendente a tempo determinato.

A cura di Fieldfisher