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INPS – Mess. n. 4143 del 22.11.2023 : Chiarimenti in materia di congedo straordinario e permessi 104


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Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto alcune novità normative a proposito dei permessi e del congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti con disabilità gravi. Inoltre, ha eliminato la fruizione dei permessi da parte di un referente unico dell’assistenza, precedentemente prevista dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( Strumenti per la conciliazione vita - lavoro : le novità dal DLgs. n. 105/2022 alla Legge di bilancio 2023 ) . 

Già nella scorsa primavera l’ Istituto aveva fornito indicazioni in merito al corretto utilizzo dei congedi e dei permessi per l’assistenza ai disabili ( circ. n. 39 del 4.04.2023 ) a seguito delle novità normative del Decreto Conciliazione. 

Con il mess. n. 4143 del 22.11.2023 l’ INPS precisa che, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, diversamente da quanto previsto per i permessi L. 104/1992 che possono essere richiesti da più lavoratori per lo stesso soggetto disabile . 

Ciò può comportare che  venga presentata e accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili L.  104/1992, o del prolungamento del congedo parentale, o delle ore di permesso alternative al prolungamento per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità. 

Per la corretta fruizione di tali strumenti, resta centrale il principio secondo il quale non possono essere utilizzati nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza e, pertanto, da ritenersi alternativi. 

Fonte: INPS