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INPS – Circ. n. 39 del 4.04.2023 : Equilibrio vita lavoro - le indicazioni per permessi 104 e congedi straordinari


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Con circ. n. 39 del 4.04.2023 l’ INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle novità in materia di permessi e congedi per l’assistenza disabili introdotte dal Decreto Conciliazione. 

Il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 , in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) n. 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ( Per un quadro complessivo in merito alle novità introdotte dal decreto : Strumenti per la conciliazione vita - lavoro : le novità del DLgs. n. 105/2022 ). 

PERMESSI EX LEGGE 104 : 

La novità principale, introdotta con il D.Lgs. n. 105/2022, concerne l’eliminazione del “ referente unico dell’assistenza “ , ossia la figura deputata ad assistere il soggetto disabile e pertanto l’unica, oltre ai genitori, a poter fruire dei giorni di permesso. Nella previgente disciplina la figura del referente faceva si che non potesse essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della L. 104/1992. 

Dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese, per l’assistenza dello stesso individuo con disabilità, il diritto può essere riconosciuto , su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, purché in alternativa tra loro. 

Ciascun richiedente è tenuto ad allegare alla propria domanda la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza. 

Resta invece impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per se stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dall’art. 33, comma 6 della Legge 104/1992, anche in contemporanea con i permessi per i soggetti che gli prestano assistenza. 

Sono considerati invece non cumulabili tra loro i giorni di permesso mensili ex art. 33, c. 3, L. 104/1992, il prolungamento del congedo parentale ( art.33, D.Lgs. n. 151/2001) e le ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale ( art. 42, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001). 

L’ INPS precisa dunque che, qualora venga presenta e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai permessi di cui all’art. 33, c.3, L.104/1992 saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi. Viceversa per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano stati autorizzati a fruire del prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, l’ INPS rigetterà eventuali domande di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave. 

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE : 

l D.Lgs. n. 105/2022 ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. 

La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità. 

CONGEDO STRAORDINARIO : 

IL DLgs. N. 105/2022 ha introdotto il convivente di fatto ( L. 76/2016 ) tra i soggetti individuati dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile. 

L’ INPS fa presente che ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto sarà necessario allegare , all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti la convivenza di fatto con il disabile da assistere. Stesso discorso in caso di convivenza prestabilita ma non ancora instaurata. 

La circolare fornisce anche l’ordine di priorità secondo il quale è possibile fruire del congedo in esame : 

1. il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;

2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;

3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. 

Affinché ne possano fruire i familiari della categoria successiva, quelli della categoria precedente devono risultare mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. 

Fonte: INPS - Circ. n. 39 del 4.04.2023