Con il mess. n. 251 del 26.01.2026 , l’ INPS ha fornito nuove indicazioni in materia di congedo parentale a seguito delle modifiche introdotte dall’ art.1, comma 219, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
La Legge di bilancio 2026 ha modificato gli articoli 32, 34 e 36 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, estendendo da dodici a quattordici anni l’arco temporale entro cui i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale.
I congedi con indennità previsti dagli articoli 32, 34 e 36 del Dlgs 151/2001 sono utilizzabili da entrambi i genitori. Più specificamente, per i lavoratori dipendenti, la madre può usufruire di massimo sei mesi di congedo dalla fine del periodo di congedo di maternità ed entro i primi 14 anni del figlio, mentre il padre ha diritto a un massimo sei mesi elevabili a sette per un totale complessivo massimo di 10 mesi (11 se il padre si astiene per almeno tre mesi) dalla data di nascita per il padre. In caso di adozione o affidamento, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, fermo restando il limite della maggiore età.
Estensione limitata ai dipendenti - L’INPS precisa che la modifica normativa riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti. I limiti temporali previsti invece per i genitori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi restano invariati. Pertanto, per i primi continua ad applicarsi il termine dei dodici anni, mentre per secondi il congedo parentale resta fruibile entro il primo anno di vita del figlio o entro un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Decorrenza delle nuove disposizioni - L’Istituto chiarisce inoltre che, qualora tra l’entrata in vigore della norma ( 1° gennaio ) e l’aggiornamento della procedura ( 8 gennaio ) non sia stato possibile presentare la domanda in via preventiva, sarà comunque consentito l’invio di istanze per periodi di congedo pregressi.
Fonte : INPS
