Stampa

INPS – Circ. n. 94 del 2.08.2022 : Green Pass - Trattamento per le assenze in caso di sospensione


icona

Con circ. n. 94 del 2.08.2022 l’ INPS ha fornito un quadro di sintesi delle disposizioni che hanno introdotto l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 ( cd. Green Pass ) per l’accesso ai luoghi di lavoro sino la 30 aprile 2022. Al contempo sono stati forniti chiarimenti relativi alle prestazioni previdenziali di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro quali malattia ; congedo maternità e parentale ; permessi ( L. 104/92 ) e congedo straordinario, quando tali prestazioni si sovrappongono con la sospensione o l’assenza ingiustificata del lavoratore. 

Secondo quanto previsto, il lavoratore, qualora risultati privo della certificazione al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, è da considerare assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze sul piano disciplinare e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

Il regime previdenziale dell “assenza ingiustificata” deve essere distinto dalla sospensione del rapporto di lavoro prevista dalle disposizioni normative in relazione alle specifiche categorie di lavoratori. 

L’assenza di obbligo retributivo, e di altro compenso o emolumento, comunque denominato durante le giornate di assenza ingiustificata, determina infatti anche il venire meno dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro (pubblico e privato) e, conseguentemente, il lavoratore (assente ingiustificato) non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria. 

Nelle ipotesi di sopravvenute valutazioni in merito alla non conformità delle certificazioni COVID-19 già acquisite da parte dei datori di lavoro, a seguito della quali venga adottato un provvedimento di assenza ingiustificata o di sospensione del lavoratore, il datore di lavoro avrà diritto a inoltrare domanda di rimborso della corrispondente contribuzione. Nelle ipotesi di annullamento o revoca del provvedimento di assenza ingiustificata o di sospensione, con conseguente ripristino del rapporto senza soluzione di continuità, lo stesso sarà tenuto all’assolvimento, con effetto retroattivo, della contribuzione non versata, oltre agli oneri accessori. 

EFFETTI SULLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI: 

Nei casi di eventi di malattia verificatisi durante il periodo di assenza ingiustificata o di sospensione del lavoratore, si applicano le disposizioni vigenti inerenti alle modalità di pagamento delle predette indennità ai lavoratori dipendenti. Ed infatti l’ Istituto ricorda che “per lavoratore sospeso deve intendersi il lavoratore il cui rapporto di lavoro risulti quiescente per essere sospesa l'obbligazione del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e quella del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa” e che tra i casi normalmente ricorrenti che riguardano le sospensioni si citano “l'assenza dal lavoro arbitraria e ingiustificata, i provvedimenti disciplinari, permessi non retribuiti di durata superiore a 7 giorni, ecc.”. 

Per quanto concerne il congedo di maternità e il congedo parentale, gli stessi risultano prevalenti con riconoscimento delle relative indennità in quanto il trattamento economico, e il conseguente riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, ha la finalità di sostenere le lavoratrici in un momento fondamentale. 

La prevalenza è garantita anche con riferimento ai permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992 e al congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001. 

Fonte : INPS - Circ. n. 94 del 2.04.2022