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INL – Nota n. 7152/2021 : Permessi L. 104/1992 – Fruibilità oraria anche in smart working


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I permessi ex L.104/1992 possono essere fruiti a ore anche durante lo smart working. A doverlo precisare è l’ Ispettorato del Lavoro, con la nota n. 7152/2021 , in risposta alle perplessità sollevate dalla CGIL Funzione Pubblica riguardanti la presunta incompatibilità sostenuta dalla PA. 

Sull'argomento: Criteri di ri-proporzionamento Permessi L. 104/1992 e indirizzi giurisprudenziali. 

L’ INL spiega che se da un lato con le diverse norme e istruzioni operative che sono state fornite dagli organi competenti è stata rappresentata la « difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile (atteso che il lavoro agile è, per sua definizione, svincolato da vincoli di orario di lavoro) »; dall'altro si è al contempo rappresentata la non esclusione di principio della fruibilità frazionata, e dunque la possibilità di fruirne, ove il lavoratore ritenga, secondo proprie valutazioni, che le esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile. 

Diversamente - precisa l'INL - nei casi in cui il lavoratore ritenga che l'esigenza personale può essere soddisfatta durante la propria modulazione organizzativa dell'attività lavorativa, diventa non necessario ricorrere al permesso orario. 

Questa indicazione, conclude l'ispettorato, è posta a tutela della flessibilità di cui gode il lavoratore durante il lavoro agile, cui è connaturata l'autorganizzazione e, dunque, la conciliazione vita-lavoro. Nei casi in cui questa conciliazione non risulti possibile, pertanto, nulla vieta che possa venire esercitato il diritto alla fruizione frazionata del permesso. 

Fonte: INL – Nota n. 7152/2021