Con la sentenza emessa, il 19.11.2019, nelle cause riunite C-609/17 e C-610/17, la Corte di Giustizia UE afferma che sono conformi al diritto europeo le normative nazionali ed i contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane, escludendo nel contempo il riporto, a causa di malattia, di detti giorni di ferie.
Il fatto affrontato
Due lavoratori, ammalatisi durante un periodo di ferie retribuito, ricorrono giudizialmente al fine di non vedersi scomputate dal monte ferie annuali le giornate durante le quali era insorta la malattia.
Il Tribunale del Lavoro Finlandese – investito della questione – chiede alla CGUE, se sia conforma all’art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88 una normativa nazionale o un contratto collettivo che, da un lato, preveda la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane e, dall’altro, escluda un riporto, a causa di malattia, di tali giorni di ferie.
La sentenza
La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che i diritti alle ferie annuali retribuite concessi oltre il minimo richiesto dalla Direttiva 2003/88 sono disciplinati esclusivamente dal diritto nazionale.
Secondo la sentenza, spetta, pertanto, agli Stati membri, da un lato, decidere se concedere o meno ai lavoratori giorni di ferie annuali retribuite ulteriori al periodo garantito di quattro settimane e, dall’altro lato, definire le condizioni di concessione e di estinzione di tali giorni di ferie eccedenti, senza dover, in proposito, rispettare le norme di tutela che la Corte ha elaborato in relazione al periodo minimo.
Per i Giudici, gli Stati membri restano, dunque, liberi di prevedere o meno un diritto di riporto di tali giorni di ferie eccedenti il minimo, in caso di insorgenza di una malattia durante la fruizione degli stessi.
Unica condizione che deve essere sempre rispettata, conclude la CGUE, è che il diritto alle ferie annuali retribuite, di cui usufruisce effettivamente il lavoratore quando non è inabile al lavoro a causa di malattia, deve rimanere sempre almeno pari al periodo minimo di quattro settimane.
A cura di Fieldfisher