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Cassazione: permesso legge 104, l’assistenza al disabile va prestata negli stessi orari del turno di lavoro?


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Con l’ordinanza n. 26514 del 11.10.2024, la Cassazione afferma che non integra abuso dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 la mancata prestazione di assistenza al familiare disabile durante la fasica oraria coincidente con il turno di lavoro, trattandosi di permessi giornalieri e non su base oraria.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli perché, durante tre giornate in cui si trovava in permesso ex lege 104/1992, nella fascia oraria 8-14,30 (suo normale orario di lavoro) attendeva ad attività personali invece di prestare assistenza alla madre invalida.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che la mancata assistenza espletata in tale orario integrava abuso del diritto.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la legge 104/1992 non delinea in alcun modo come e quando il lavoratore in permesso debba prestare assistenza alla persona con disabilità.

Secondo i Giudici di legittimità, l’unica condizione necessaria è l'esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile, da intendersi quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall'obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni dell’assistito.

Il tutto, continua la sentenza, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all'assistenza in relazione all'orario di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal dipendente, dichiarando illegittimo il recesso irrogatogli.

A cura di WST