Con la sentenza n. 5948 del 06.03.2025, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento del dipendente che fruisce dei permessi ex lege 104 in giornate in cui il parente disabile è ricoverato in ospedale ovvero in strutture sanitarie che offrono assistenza continuativa.
Il fatto affrontato
Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della L. 104/1992.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che nei tre giorni di permesso contestati il parente disabile era ricoverato in una struttura sanitaria ed il ricorrente aveva speso un tempo limitatissimo per la visita del medesimo.
La sentenza
La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - ritiene non accoglibile la censura mossa dal ricorrente alla pronuncia di merito, secondo cui, ai fini di una legittima fruizione dei permessi ex lege 104/1992, sarebbe idonea un'assistenza al familiare disabile anche svolta in momenti diversi da quelli dell'orario di lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità, nel caso di specie, vi è un’altra problematica che detta interpretazione non supera, ossia il ricovero del familiare disabile presso una struttura che gli assicura assistenza sanitaria continuativa e, quindi, come tale del tutto assimilabile ad un ospedale.
Per la sentenza, tale circostanza, come espressamente previsto dalla formulazione legislativa, esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.
A cura di WST