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Cassazione: la lavoratrice che resta in maternità fino alle dimissioni può monetizzare le ferie non godute


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Con l’ordinanza n. 19330 del 15.06.2022, la Cassazione afferma che, in tema di pubblico impiego, va riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie alla dipendente dimessasi, nel caso in cui la stessa non abbia potute fruire dei periodi di riposo in quanto in congedo di maternità.

Il fatto affrontato

La dipendente ASL, una volta dimessasi, ricorre giudizialmente al fine di chiedere la condanna della società datrice al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute perché era in congedo obbligatorio per maternità.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, deducendo che, nel pubblico impiego, in caso di estinzione del rapporto per volontà del dipendente, non è possibile ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.

L’ordinanza

La Cassazione, preliminarmente, condivide la posizione assunta dal legislatore, che correla il divieto di monetizzazione delle ferie a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del dipendente (dimissioni, risoluzione) ovvero ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che sempre consentono di pianificare per tempo la fruizione del periodo di riposo e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore e quelle del prestatore.

Per la sentenza, invero, lo scopo della normativa è solo quello, da un alto, di reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione del periodo di ferie non goduto, contrastandone gli abusi, e, dall’altro, di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle stesse senza arrecare alcun pregiudizio al lavoratore incolpevole.

Secondo i Giudici di legittimità, detto abuso non si rinviene in ipotesi in cui il lavoratore, prima della cessazione del rapporto, si trovi nella concreta impossibilità di fruire delle ferie.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice, essendo la stessa realmente impossibilitata a richiedere le ferie prima delle dimissioni, a causa dell’assenza per congedo di maternità.

A cura di Fieldfisher