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Cassazione: il datore non è tenuto a concedere la mutazione del titolo dell’assenza se la richiesta non arriva durante la malattia


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Con l’ordinanza n. 9831 del 15.04.2025, la Cassazione afferma che la richiesta della mutazione del titolo dell’assenza da malattia in ferie non può avvenire né prima (quando lo stato patologico non esiste), né dopo, quando il comporto è stato superato con la pretesa di sottrarre, a consuntivo, i giorni di ferie non goduti.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il datore non è obbligato a concedere le ferie durante il periodo in cui ila ricorrente non era in malattia.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che il diritto del lavoratore a mutare il titolo dell'assenza, postula di due condizioni che risultano entrambe assenti nel caso di specie.

In particolare, continua la sentenza, il lavoratore, al fine di procedere con detta richiesta, da un lato, si deve trovare in malattia e, dall’altro, deve chiedere di fruire delle ferie per interrompere il comporto oppure, al contrario, di interrompere le ferie al posto della sopravvenuta malattia.

Alla luce di ciò, secondo i Giudici di legittimità, non può ravvisarsi un diritto del lavoratore alla mutazione del titolo dell’assenza, allorquando la richiesta di ferie sia avvenuta non durante un periodo di malattia e, quindi, sia soggetta alle regole ordinarie.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice, confermando la legittimità dell’impugnato recesso.

A cura di WST