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Cassazione: comunicazione della malattia anche tramite fax se il dipendente si trova all’estero


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Con l’ordinanza n. 25661 del 25.09.2024, la Cassazione afferma che, qualora il lavoratore si trovi impossibilitato a denunciare il proprio stato di malattia al datore mediante la procedura telematica richiesta dalla legge, può effettuare la relativa comunicazione con altro mezzo idoneo a mettere la società a conoscenza della situazione.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per giusta causa, consistita nell'assenza ingiustificata per oltre quattro giorni, dal 20 al 29 giugno 2016.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che, nei giorni oggetto di contestazione, la sua assenza era legata ad uno stato di malattia, comunicato via fax alla società, posto che al momento dell’insorgenza della patologia si trovava in ferie in Romania.
La Corte d’Appello accoglie il ricorso, dichiarando il fatto contestato insussistente e reintegrando, conseguentemente, il dipendente nel proprio posto di lavoro.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la norma di legge, nel prevedere la necessità dell’invio telematico della certificazione attestante la malattia, non esclude modalità equivalenti secondo forme d'uso.

Per la sentenza, dunque, la comunicazione dell’insorgenza della malattia può avvenire anche tramite altri mezzi, quali il fax, soprattutto se ciò sia previsto, come nel caso di specie, dal regolamento aziendale.

A ciò si aggiunga che, secondo i Giudici di legittimità, il lavoratore può provare la giustificatezza dell'assenza, anche successivamente alla malattia, ove sia stato nella oggettiva impossibilità incolpevole di effettuare la prescritta comunicazione al datore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del recesso dalla stessa irrogato.

A cura di WST