Con la sentenza n. 1253 del 07.05.2025, il Tribunale di Messina afferma che la contestazione disciplinare inviata al lavoratore per raccomandata si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario e non nel successivo momento in cui il medesimo procede con il ritiro della lettera presso l’ufficio postale.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli, a fronte del mancato rispetto da parte della società datrice dei termini di cui all’art. 7 della L. 300/1970.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che la società gli avrebbe irrogato il licenziamento in data 23/01/2024, ossia il giorno successivo a quello in cui lui aveva ritirato la raccomandata contenente la contestazione disciplinare (inviatagli il 13/01/2024).
L’ordinanza
Il Tribunale di Messina rileva, preliminarmente, che un atto negoziale recettizio (quali sono il licenziamento e la contestazione disciplinare) si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza.
Per il Giudice, ne consegue che, ove l'atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata, non consegnata al destinatario per la sua assenza, si presume che la stessa sia pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale.
Su tali presupposti, il Tribunale di Messina rigetta il ricorso del dipendente, non ravvisando – nel caso di specie – alcuna violazione dei termini di difesa concessi al lavoratore per giustificarsi (5 giorni) dall’art. 7 della L. 300/1970.
A cura di WST