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Whistleblowing : La Commissione analizza le criticità dell’attuazione della direttiva UE 2019/1937


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La Commissione UE ha pubblicato il report inviato al Parlamento ed al Consiglio europei sullo stato di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937  per la tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Come è noto, nell’ordinamento italiano, una prima normativa in tema di sistema di segnalazione Whistleblowing è quella della Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha modificato l’art. 6 D.Lgs. 231/01, introducendo nell’Ordinamento interno un sistema di gestione delle segnalazioni volto a tutelare l’integrità aziendale ( Whistleblowing e tutela dei segreti di interesse aziendale : dalla l. n. 179/2017 al d.lgs. n.24/2023 ).  

Ha fatto seguito il D.lgs. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che ha introdotto novità significative in materia di segnalazioni di illeciti, c.d. Whistleblowing, sia nel settore privato, sia in quello pubblico ( Whistleblowing : D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, nuove tutele per i segnalanti di violazioni del diritto nazionale e europeo ).

In virtù del recepimento della direttiva, le società , in conformità con le previsioni di legge, hanno dovuto provvedere alla redazione di apposite procedure, prevedere canali si segnalazioni riservati idonei e conformi alle indicazioni normative, nominare, attraverso apposito atto, un Destinatario delle segnalazioni dotato di autonomia e specifiche competenze, incaricato di gestire l’iter delle segnalazioni nel rispetto delle procedure adottate ( Whistleblowing e diritto del lavoro. L'analisi della più recente giurisprudenza e prassi operativa ).  

Con il report, la Commissione - dopo aver ribadito il valore strategico della direttiva - analizza le leggi di recepimento della Direttiva europea nei vari Stati membri e raggruppa le principali criticità riscontrate nella maggior parte delle legislazioni nazionali, senza però  fare menzione dei singoli Stati membri.   

Il quadro che ne scaturisce evidenzia numerose carenze che “ sviliscono il valore aggiunto della direttiva , volta a stabilire norme comuni e chiare per superare la precedente situazione di protezione frammentata e disomogenea all’ interno dell’ Unione Europea “ e dal quale risulta un depotenziamento di “ uno strumento essenziale “ per il diritto europeo e nazionale.  

Entrando nel merito delle misure, la Commissione ha valutato l’aderenza delle disposizioni nazionali sotto diversi profili della Direttiva: 

  1. ambito di applicazione oggettivo (artt. 2, 3 e 5 punti 1 e 2); 
  2. ambito di applicazione soggettivo (art. 4); 
  3. canali e procedure di segnalazione interna (artt. 8 e 9); 
  4. canali e procedure di segnalazione esterna (art. 11); 
  5. obbligo di riservatezza (artt. 16); 
  6. misure di protezione e supporto per le persone segnalanti (artt. 19 – 23).

Tra le criticità evidenziate dalla Commissione, e riferibili anche all’ Italia, sono da segnalare :  

1. In merito all’ambito di applicazione soggettivo della normativa, la relazione evidenzia come la maggior parte degli Stati membri ha recepito le nozioni di «lavoratore» e di «lavoratore autonomo» senza i riferimenti, rispettivamente, all’articolo 45, paragrafo 1, e all’articolo 49 TFUE, limitando in tal modo tali nozioni alla definizione attribuita loro nel diritto nazionale e compromettendo l’applicazione uniforme di tali nozioni autonome di diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri.”. 

2. Per quanto concerne i canali di segnalazione interna e esterna, la maggior parte degli Stati, compresa l’ Italia ha fissato con la legislazione nazionale condizioni determinate per accedere alla procedura esterna e ancor più rigorose per la divulgazione pubblica mentre la direttiva stabilisce “ il principio secondo cui le persone segnalanti sono libere di scegliere se effettuare prima una segnalazione interna o se effettuare direttamente una segnalazione esterna” . 

3. Sempre in tema di canali di segnalazione interna, la Commissione affronta anche la questione, assai dibattuta anche in Italia, della gestione centralizzata dei canali nei gruppi societari con organici superiori ai 249 dipendenti. Per ragioni di efficientamento organizzativo , la direttiva riconosce tale facoltà ai soli soggetti giuridici che hanno organici da 50 a 249 dipendenti ma ne vari contesti nazionali sono attivi tavoli di confronto in merito alla condivisione dei canali per i gruppi che superano la predetta soglia.

4. Gravi inadempienze, che non riguardano in questo caso l’ Italia, sono state registrate per le garanzie di riservatezza del segnalante e dei facilitatori. Diversi stati membri  pur recependo la nozione di facilitatore, hanno omesso l’obbligo di riservatezza e compromesso in tal modo la riservatezza dell’identità dei segnalanti e delle persone coinvolte. 

Dopo un periodo sufficiente di attuazione, e non oltre il 2026, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione, valutando il funzionamento della direttiva e considerando la necessità di provvedimenti correttivi e aggiuntivi, comprese modifiche al fine di estenderne l'ambito di applicazione ad altri atti o settori dell'UE.

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