Con l’ordinanza n. 24911 del 09.09.2025, la Cassazione afferma che le richieste economiche avanzate al committente, solidalmente responsabile, soggiacciono al termine di prescrizione applicabile ai crediti retributivi dei dipendenti.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, adibito presso un appalto, ricorre giudizialmente nei confronti della società committente al fine di richiedere alcune differenze retributive.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, rigettando l’eccezione mossa dall’azienda resistente in merito alla prescrizione dei crediti azionati.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che il diritto del lavoratore di ottenere dal committente, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. 276/2003, la corresponsione dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, non è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti dell’appaltatore datore.
Invero, secondo i Giudici di legittimità, la volontà del legislatore è quella di creare un vincolo solidale tra obbligazioni (retributive e contributive) aventi lo stesso contenuto in modo che il debitore principale e il condebitore siano tenuti alla medesima prestazione.
Conseguentemente, per la sentenza, la prestazione (retributiva e contributiva) ha lo stesso contenuto per tutti i debitori e soggiace allo stesso regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la debenza delle richieste differenze retributive, in quanto non prescritte.
A cura di WST