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Cassazione: nel pubblico impiego la prescrizione decorre sempre in corso di rapporto


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Con la sentenza n. 36197 del 28.12.2023, la Cassazione a Sezioni Unite enuclea il seguente principio di diritto: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nell’ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente nei confronti della PA datrice al fine di chiedere il riconoscimento dell’anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, con riferimento all’intero periodo di servizio prestato come dipendente a tempo determinato di un diverso Ente.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, deducendo l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi, siccome decorrente dalla data di stabilizzazione per la condizione di incertezza del lavoratore in ordine alla continuazione del rapporto, in pendenza dei contratti a tempo determinato.
La Sezione lavoro della Suprema Corte – investita della questione – interroga le Sezioni Unite al fine di stabilire: “a) se la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato debba decorrere dalla fine del rapporto, a termine o a tempo indeterminato, o, in caso di successione di rapporti, dalla cessazione dell’ultimo, come accade nel lavoro privato; b) se, nell’eventualità di abuso nella reiterazione di contratti a termine, seguita da stabilizzazione presso la stessa P.A. datrice di lavoro, la prescrizione dei crediti retributivi debba decorrere dal momento di tale stabilizzazione; c) se la prescrizione dei crediti retributivi, nell’ipotesi sub b), sia comunque preclusa, interrotta o sospesa ove la P.A. neghi il riconoscimento del servizio pregresso dei dipendenti”.

La sentenza

Le Sezioni Unite della Cassazione rilevano che, nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato, la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), sia nell’ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, sia nell’ipotesi di reiterazione di rapporti a tempo determinato.

Ciò, continua la sentenza, sul presupposto della stabilità del rapporto di lavoro pubblico - individuata in una disciplina che assicura normalmente la stabilità del rapporto e fornisce le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione - che differenzia lo stesso dall’impiego nel settore privato.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, è previsto un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte dichiara l’inconfigurabilità, in capo al pubblico dipendente, di una soggezione psicologia di perdere il posto di lavoro, tale da giustificare la decorrenza della prescrizione solo al termine del rapporto.

A cura di Fieldfisher