Con la sentenza n. 1450 del 21.01.2025, la Cassazione afferma che l’indennità sostitutiva delle ferie, avendo natura mista, in parte retributiva e in parte risarcitoria, non rientra nel novero degli emolumenti per cui il committente è solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
Il fatto affrontato
Il dipendente, addetto ad un appalto, ricorre giudizialmente nei confronti sia della propria datrice di lavoro (subappaltatrice) che della committente per ottenere il pagamento di differenze retributive relative ad indennità per ferie e permessi non goduti.
La Corte d’Appello rigetta la domanda spiegata nei confronti della committente, ritenendo che gli emolumenti richiesti dal ricorrente non avessero natura retributiva e, come tali, non rientrassero nell’ambito della responsabilità solidale.
La sentenza
La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, detta indennità, oltre ad una natura risarcitoria per la violazione del diritto al reintegro delle energie del lavoratore, ha anche una indubbia natura retributiva.
Invero, la stessa rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali.
Per la sentenza, ne consegue che l’indennità in questione non è qualificabile come "trattamento retributivo" ai sensi di quanto richiesto dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 in tema di responsabilità solidale del committente, ma rientra nella più ampia definizione di "trattamenti economici e normativi" prevista dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (nella versione ratione temporis applicabile).
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del dipendente, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.
A cura di WST