Con l’ordinanza n. 18902 del 10.07.2024, la Cassazione afferma che, laddove il superminimo sia disciplinato da una fonte collettiva, lo stesso risulta sempre modificabile anche in peius da parte di successivi accordi.
Il fatto affrontato
La lavoratrice propone ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del superminimo non assorbibile previsto dal contratto collettivo integrativo aziendale, con riferimento al periodo successivo al momento in cui parte datoriale aveva dato disdetta di tutti gli accordi di secondo livello.
La Corte d’Appello, sulla base di svariate argomentazioni, accoglie l’opposizione presentata dalla società datrice, confermando la legittimità della condotta dalla stessa tenuta.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, laddove il trattamento retributivo sia previsto, non già dal contratto individuale, ma da una fonte collettiva (seppur di secondo livello), le relative clausole ben possono essere modificate anche in peius da successivi accordi.
Né, continua la sentenza, il contratto collettivo può ritenersi incorporato in quello individuale, solo in virtù del rinvio formale contenuto in quest’ultimo.
Per i Giudici di legittimità, pertanto, se il trattamento economico è previsto dal contratto collettivo, che resta pur sempre una fonte esterna, è suscettibile di essere modificato nel tempo, secondo le ordinarie dinamiche sindacali.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice, confermando la non debenza della somma ingiunta.
A cura di WST