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Cassazione: a chi spetta il pagamento dell’indennità una tantum per vacanza contrattuale?


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Con l’ordinanza n. 28186 del 06.10.2023, la Cassazione afferma che il datore è tenuto a pagare l’indennità una tantum in proporzione ai mesi di servizio prestati dal lavoratore alle proprie dipendenze nel periodo di vacanza contrattuale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente nei confronti dell’attuale datore al fine di vedersi riconosciuto l’importo una tantum stabilito dalle parti sociali a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi.
Avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, propone ricorso in cassazione l’azienda, deducendo di non dover corrispondere la richiesta indennità per le mensilità in cui il ricorrente lavorava alle dipendenze di un altro e diverso datore.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l'indennità una tantum ha la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo.

Secondo i Giudici di legittimità, il pagamento di detta indennità a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi trae dal mancato adeguamento della retribuzione dei propri lavoratori.

Per la sentenza, ne consegue che al soggetto datore al momento del rinnovo del CCNL non può essere addebitato l'intero importo anche per i periodi di attività prestata dal dipendente presso precedenti datori di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società.

A cura di Fieldfisher