Con la sentenza n. 12278 del 09.05.2025, la Cassazione afferma che, nelle procedure di arbitrato irrituale in materia di lavoro privato, il lodo è impugnabile in unico grado innanzi al Tribunale, la cui sentenza è ricorribile direttamente in cassazione e non in appello.
Il fatto affrontato
A seguito del licenziamento, il dipendente richiede la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'art. 7, comma 6, della L. 300/1970.
A fronte del mancato ottemperamento della società al lodo che aveva derubricato la sanzione espulsiva in una multa, il lavoratore propone ricorso giudiziale.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, rilevando che la procedura di arbitrato esperita era ammissibile soltanto per i provvedimenti sanzionatori di tipo conservativo e non nelle ipotesi di licenziamento.
La sentenza
La Cassazione rileva che nell'ipotesi in cui il lavoratore, in caso di licenziamento, richieda la costituzione di un collegio arbitrale, ex art. 7, comma 6, L. 300/1970, l'arbitrato in questione ha natura irrituale.
Secondo i Giudici di legittimità, il relativo lodo non è impugnabile nelle forme e nei modi ordinari ma, ai sensi dell'art. 412 quater c.p.c., in unico grado innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, la cui sentenza è ricorribile in cassazione.
Ne consegue, dunque, l'inammissibilità dell'eventuale impugnazione in appello e, trattandosi di incompetenza per grado, la non operatività del principio in forza del quale la decadenza dalla impugnazione è impedita dalla proposizione del gravame ad un giudice incompetente.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del dipendente.
A cura di WST