Con l’ordinanza n. 23084 del 11.08.2025, la Cassazione afferma che il tempo impiegato per la partecipazione ad un corso sulla sicurezza da parte di un docente deve essere considerato orario di lavoro, anche se svolto nel mese di giugno allorquando l’attività didattica è cessata.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, docente presso un istituto scolastico, ricorre giudizialmente al fine di ottenere il pagamento delle ore impiegate nella frequenza del corso in materia di salute e sicurezza durante il mese di giugno.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che durante la frequenza al corso il ricorrente fosse in servizio a tutti gli effetti.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la formazione in materia di sicurezza sul lavoro è un diritto/dovere del dipendente.
Rispetto alla stessa, continua la sentenza, la legge prescrive soltanto che l'offerta di formazione avvenga durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il dipendente.
Secondo i Giudici di legittimità, quindi, laddove il corso sia stato seguito nel limite orario settimanale (stabilito in 18 ore per i docenti), il lavoratore non ha diritto ad alcun pagamento.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal docente, confermando la non debenza della somma dallo stesso richiesta.
A cura di WST