Stampa

Tribunale di Verona: l’uso strumentale della malattia legittima il licenziamento


icona

Con la sentenza n. 523 del 07.08.2025, il Tribunale di Verona afferma che l’uso strumentale dell'istituto della malattia è di una gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e giustificare il licenziamento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, con mansioni di autista, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver svolto, durante l’assenza per malattia, attività (andare in bicicletta ed in auto, sollevare pesi) incompatibili con il suo stato di salute a seguito di un incidente stradale.
Nel costituirsi in giudizio, la società deduce che il dipendente si sarebbe assentato per malattia solo per sottrarsi alle conseguenze del ritiro della patente in seguito al sinistro causato per guida in stato di ebrezza.

La sentenza

Il Tribunale di Verona rileva che è verosimile ritenere che il lavoratore abbia fatto un uso strumentale della malattia nell’intento di sottrarsi alle conseguenze della sospensione della patente.

Secondo il Giudice, infatti, se il dipendente fosse subito tornato al lavoro, da un lato, sarebbe stato dichiarato inidoneo alla mansione in quanto sprovvisto della patente e, dall’altro, la guida in stato di ebbrezza e la causazione dell’incidente, benché condotte extra-lavorative, avrebbero potuto, in ragione dei compiti e delle responsabilità di autista, assumere rilevanza disciplinare e influire sul vincolo fiduciario.

Su tali presupposti, il Tribunale di Verona dichiara legittimo il licenziamento impugnato.

A cura di WST