Con l’ordinanza del 21.03.2021, il Tribunale di Verona afferma che è discriminatoria la norma del CCNL che include nel calcolo del periodo di comporto le assenze di persone con disabilità, legate alla loro patologia, solo perché la stessa non rientra nella categoria protetta dalla L. 104/1992.
Il fatto affrontato
Il dipendente - portatore di handicap, seppur non rientrante nella categoria dei lavoratori protetti ex L. 104/1992 - impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per superamento del periodo di comporto.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che la società aveva computato ai fini del raggiungimento del comporto anche le assenze motivate da cure necessarie per la disabilità.
Nel costituirsi in giudizio, parte datoriale difende il proprio operato, sostenendo che la norma del CCNL vigente al tempo del recesso consentiva di escludere da tale computo esclusivamente le assenze, legate alla patologia riconosciuta, dei lavoratori tutelati dalla L. 104/1992.
L’ordinanza
Il Tribunale di Verona rileva che una clausola collettiva, come quella richiamata dalla società, risulta essere discriminatoria in quanto redatta in violazione della Direttiva 78/2000/CE e del D.Lgs. 216/2003, che tutelano la disabilità in generale.
Per il Giudice, infatti, il conteggio nel periodo di comporto della malattia riconducibile allo stato di invalidità del lavoratore, solo perché non rientrante nella categoria protetta dalla L. 104/1992, determinerebbe una discriminazione tra dipendenti ugualmente portatori di handicap.
Su tali presupposti, l’ordinanza dichiara nullo il licenziamento ed ordina l'immediata reintegrazione del prestatore licenziato.
A cura di Fieldfisher