Con la sentenza n. 50 del 22.01.2026, il Tribunale di Bergamo afferma che non è passibile di licenziamento un lavoratore che, durante un periodo di malattia legata a problemi psichici, pratica sport.
Il fatto affrontato
Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per aver giocato a calcetto durante l’assenza per malattia, dovuta ai problemi psichici scaturiti a seguito della diagnosi di sclerosi multipla.
L’ordinanza
Il Giudice rileva, preliminarmente, che costituisce condotta antigiuridica lo svolgere - in costanza di malattia - attività ludico/ricreativa incompatibile con la patologia o tale da ritardarne la guarigione.
Per la sentenza, quindi, lo svolgimento di attività sportive durante un’assenza dovuta a problemi psichici (come nel caso di specie), non può essere considerata sintomatica di una simulazione della malattia né essere valutata incompatibile con la patologia.
Ed anzi, per la pronuncia, al contrario, lo svolgimento di attività sportive rappresenta un efficace stimolo di ripresa per un soggetto nelle condizioni del ricorrente.
Su tali presupposti, il Tribunale di Bergamo accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del licenziamento.
A cura di WST
