Con la sentenza n. 2274 del 23.01.2024, la Cassazione afferma che è legittima l’intimazione da parte del datore di un secondo licenziamento in pendenza di un giudizio avente ad oggetto un precedente recesso, per quanto la seconda sanzione espulsiva nasca come destinata a non avere effetti se la prima non sia caducata.
Il fatto affrontato
Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli dall’ente datore in pendenza di un giudizio inerente ad un precedente recesso.
La Corte d’Appello accoglie (parzialmente) la predetta domanda, dichiarando inefficace il secondo licenziamento a fronte di una sentenza, seppur non definitiva, che aveva affermato la legittimità del primo.
La sentenza
La Cassazione rileva preliminarmente che, in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore, qualora abbia già intimato al dipendente il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo recesso, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo.
Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.
Dunque, per la sentenza, il giudice del secondo licenziamento, se il giudizio sul primo licenziamento non sia ancora giunto ad una sentenza passata in giudicato, deve pronunciarsi sulla legittimità o meno di esso e non sul nesso tra lo stesso ed il primo, proprio perché quel nesso si definisce solo al momento finale del giudicato formatosi sul primo licenziamento.
A cura di Fieldfisher