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Cassazione: licenziato per aver denigrato l’azienda su Facebook dopo la reintegra


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Con l’ordinanza n. 13764 del 17.05.2024, la Cassazione afferma che il post denigratorio nei confronti dell'azienda pubblicato su Facebook dopo la reintegra e prima della ripresa dell’attività lavorativa integra la giusta causa di licenziamento (sullo stesso tema si veda anche: Il diritto di critica del lavoratore: la posizione assunta negli anni dalla giurisprudenza).

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver denigrato la società datrice con un post pubblicato su Facebook immediatamente dopo la reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal Tribunale con riferimento ad un recesso precedentemente intimatogli.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo la condotta del ricorrente tanto grave da elidere il rapporto fiduciario tra le parti.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che non può trovare accoglimento la censura avanzata dal lavoratore secondo cui la condotta contestata era stata posta in essere prima della ripresa dell’attività da parte del medesimo.

Per la sentenza, infatti, l'ordine di reintegrazione riattiva tutte le obbligazioni del rapporto di lavoro, rimaste (solo) quiescenti a seguito del licenziamento illegittimo del lavoratore.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che un illecito commesso (come nel caso di specie) nel lasso temporale intercorrente tra la lettura del dispositivo della sentenza di reintegra e la (effettiva) ripresa dell’attività lavorativa deve essere valutato da un punto di vista disciplinare.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente e conferma la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.

A cura di WST