Con l’ordinanza n. 12142 del 06.05.2024, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento del lavoratore che, in un post su Facebook, qualifica in modo offensivo e dispregiativo l’azienda, utilizzando termini altamente lesivi dell’immagine della stessa (sul medesimo tema si veda: Il diritto di critica del lavoratore: la posizione assunta negli anni dalla giurisprudenza).
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver postato su Facebook affermazioni diffamatorie nei confronti del datore e dei vertici aziendali.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo il recesso proporzionato alla gravità della condotta, idonea ad incrinare il rapporto fiduciario.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la diffusione su Facebook di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro integra gli estremi della diffamazione.
Invero, per la sentenza, il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti e, come tale, risulta rilevante anche da un punto di vista penale.
Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che una tale condotta ben legittima il recesso dal rapporto di lavoro da parte dell’azienda, che si vede offesa e denigrata dinanzi ad una platea molto ampia.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente e conferma la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.
A cura di WST