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Cassazione: lavoratore sempre reintegrato se è insussistente il g.m.o. posto alla base del recesso


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Con l’ordinanza n. 87 del 03.01.2024, la Cassazione afferma che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 7, della L. 300/1970, il giudice deve disporre la reintegra ogniqualvolta ravvisi che il fatto alla base del licenziamento per g.m.o. non sussiste, a prescindere dall’evidente percezione o meno di tale insussistenza (sul punto si veda: Corte Costituzionale: incostituzionale la richiesta della manifesta insussistenza del fatto per la reintegra del lavoratore).

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo illegittimo il recesso (per insussistenza del nesso causale tra il riassetto organizzativo e l'individuazione della posizione da sopprimere), ma riconoscendo alla ricorrente una tutela solo indennitaria.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è richiesta:
a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa;
c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.

Per la sentenza, quindi, laddove manchi un nesso causale tra recesso datoriale e giustificato motivo oggettivo addotto a suo fondamento, si integra la manifesta insussistenza del fatto che, come tale, giustifica la reintegra.

Secondo i Giudici di legittimità, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta sull’art. 18, comma 7, della L. 300/1970, la verifica del predetto requisito deve oggi prescindere dal suo carattere di evidenza immediata.

Su tali presupposti, avendo la pronuncia di merito applicata la tutela indennitaria pur a fronte dell’insussistenza del g.m.o., la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice.

A cura di Fieldfisher