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Cassazione: illegittimo il licenziamento irrogato perché il dipendente lavora da remoto


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Con l’ordinanza n. 2761 del 30.01.2024, la Cassazione afferma che non rappresenta una giusta causa di licenziamento il fatto che il dipendente svolga la sua prestazione da remoto, soprattutto nell’ipotesi in cui le mansioni affidate non richiedano la presenza fisica.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per: la sistematica violazione delle disposizioni aziendali in ordine all’orario di lavoro; lo svolgimento in modo incompleto e discontinuo della prestazione, con tanto di disbrigo di faccende personali durante l’orario di lavoro; l’abuso della fiducia del datore in assenza di un sistema di rilevazione automatica delle presenze.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo non fondato il recesso.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che non può costituire giusta causa di licenziamento la circostanza che il dipendente svolga prevalentemente “da remoto” la propria prestazione.

Ciò soprattutto, continua la sentenza, nel caso in cui le mansioni assegnate prescindano completamente dalla presenza fisica in un determinato luogo ed il lavoratore disponga dei mezzi aziendali necessari per porre in essere da remoto le attività affidategli.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che – in tali circostanze – può essere mosso un addebito solo laddove il dipendente faccia mancare il proprio apporto di risultato ovvero laddove sia possibile dimostrare che il suo tempo sia stato dedicato ad altre attività, non compatibili con quelle lavorative, in misura tale da escludere la prestazione oraria.

Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.

A cura di Fieldfisher