Con l’ordinanza n. 1895 del 18.01.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “È nulla la clausola del contratto concluso fra il Direttore sanitario e l’azienda sanitaria la quale preveda lo scioglimento automatico del rapporto in ipotesi di nomina di nuovo Direttore generale; in tale evenienza, il detto Direttore sanitario ha diritto all’integrale risarcimento del danno e non solamente al mero rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera fino a quel momento prestata, non trovando applicazione l’art. 2237 c.c. perché disposizione incompatibile con l’art. 3 bis del d.lgs. n. 502 del 1992”.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, Direttore sanitario dell’ASL, impugna giudizialmente la cessazione del contratto comunicatagli dall’Azienda, in virtù della clausola prevedente lo scioglimento del rapporto in ipotesi di nomina di nuovo Direttore generale.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo nulla la clausola in oggetto.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il rapporto di lavoro del direttore sanitario, così come quello del direttore generale e del direttore amministrativo, è regolato da un contratto di diritto privato, che può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Secondo i Giudici di legittimità, detto rapporto, con riferimento alle vicende risolutive, è regolato dalle norme, imperative e non derogabili dalla volontà negoziale delle parti, del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
Pertanto, continua la sentenza, in mancanza di giusta causa ex art. 2119 c.c., detto rapporto di lavoro non può risolversi anticipatamente rispetto al periodo minimo triennale, dovendosi ritenere nulla la clausola che consenta il recesso ad nutum - con contestuale decadenza dall’incarico - per il venire meno del rapporto fiduciario tra direttore generale e direttore amministrativo.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’Azienda sanitaria e dichiara il diritto del Direttore sanitario a vedersi riconosciuto l’integrale risarcimento del danno.
A cura di WST