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Cassazione: il lavoratore assente per depressione può svolgere attività ricreative?


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Con l’ordinanza n. 30722 del 29.11.2024, la Cassazione afferma che lo svolgimento di attività ricreative durante un’assenza per malattia legata ad uno stato depressivo del dipendente, essendo compatibile con la patologia lamentata dal medesimo e non inficiando nella sua guarigione, non può legittimare il recesso datoriale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver prestato una attività lavorativa diversa quale cantante di piano bar in una giornata in cui risultava assente per malattia causa depressione.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo detta condotta disciplinarmente rilevante, ma non di gravità tale da giustificare il recesso.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l’impegno in attività ricreative non rappresenta un comportamento pregiudizievole con la patologia depressiva lamentata dal dipendente.

Per la sentenza, dunque, una tale condotta non può avere valenza disciplinare, dal momento che la stessa è riservata solo ai comportamenti che, in qualche modo, compromettono la guarigione del lavoratore.

Secondo i Giudici di legittimità, in ogni caso, è il datore di lavoro che è tenuto a dimostrare l’incompatibilità dell’attività svolta con la ripresa psico-fisica.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità dell’impugnato recesso.

A cura di WST