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Cassazione: integra il reato di "caporalato" la condotta posta in essere anche senza finalità di lucro


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Con la sentenza n. 7891 del 19.02.2018, la Cassazione penale afferma che per l’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ex art. 603 bis c.p., non è necessario che il soggetto agente tragga un qualsivoglia profitto dalla propria condotta illecita, posto che, alla luce della riforma del 2016, è sufficiente che il reo sfrutti lo stato di bisogno altrui per destinarlo al lavoro in condizioni di sfruttamento.

Il fatto affrontato

Nei confronti dell'indagato, gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 603 bis c.p., in quanto trovato in possesso di una lista contenente i nominativi di alcuni braccianti identificati mentre lavoravano in condizioni di sfruttamento, viene disposta dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

La sentenza

La Cassazione non ha ritenuto di poter aderire alle difese dell’indagato, secondo le quali il GIP aveva errato nel ritenere irrilevante stabilire se l’extracomunitario avesse agito con fine di lucro o semplicemente per aiutare alcuni suoi connazionali.

Infatti, sottolineano i Giudici di legittimità, per l’integrazione del reato previsto e punito dall’art. 603 bis c.p., soprattutto alla luce della novella apportata dalla l. 99/2016, non è necessario che il soggetto agente abbia la finalità di ottenere dalla propria condotta un guadagno o una qualsiasi forma di arricchimento.

Unico presupposto necessario per la commissione del delitto de quo è, invece, lo stato di bisogno dei prestatori reclutati al fine di destinare la loro manodopera ad attività lavorative presso terzi in condizioni di sfruttamento.

Tesi avvalorata anche dal fatto che la norma in questione è stata inserita dal legislatore all’interno del libro II del Codice Penale, riguardante i reati contro la persona e la libertà.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dall’indagato, confermando la misura cautelare disposta.

A cura di Fieldfisher