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Cassazione: il pubblico dipendente può essere adibito a mansioni inferiori?


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Con l’ordinanza n. 12128 del 08.05.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale”.

Il fatto affrontato

L’infermiera ricorre giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla illegittima adibizione a mansioni inferiori proprie della qualifica di OSS.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, riconoscendo alla ricorrente un risarcimento per danno alla dignità professionale ed all'immagine lavorativa liquidato in via equitativa in misura pari al 6 % della retribuzione del periodo interessato.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OSS non è a priori illegittima, in quanto trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte e di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività.

Ciò però, continua la sentenza, solo alle seguenti determinate condizioni:
- deve trattarsi di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell'infermiere;
- la richiesta deve rispondere ad un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunque a scelte estemporanee;
- le mansioni inferiori devono essere richieste incidentalmente o marginalmente.

Non rinvenendo dette condizioni nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’azienda sanitaria, confermando la debenza del riconosciuto risarcimento.

A cura di WST