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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 4/2019: reddito minimo e rinnovo del permesso di soggiorno


ufficio immigrazione

Con la risposta n. 4/2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito al computo dei redditi da considerare ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno in favore degli stranieri.

Le norme sull’immigrazione stabiliscono che la questura debba valutare, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, la “disponibilità di un reddito, da lavoro o d’altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico”.

Come stabilito dal D.Lgs. n. 286/1998, il parametro per il computo del reddito minimo necessario ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo e per il ricongiungimento familiare è individuato nell’ importo annuo dell’assegno sociale.

In particolare è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se nell’accezione “reddito da lavoro o d’altra fonte lecita” possano essere considerate erogazioni a sostegno del reddito, come assegni familiari o le varie indennità legate a situazioni di disabilità.

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

Con la risposta n. 4/2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della corretta applicazione della disciplina sull’immigrazione, deve essere applicata una nozione di reddito più ampia che includa entrate escluse dal reddito imponibile.

L’Agenzia delle Entrate conclude ritenendo riconducibili alla nozione di “ reddito da altra fonte lecita “ previsto per l’integrazione del requisito reddituale necessario al rinnovo del permesso di soggiorno anche le erogazioni a sostegno del reddito, come ad esempio gli assegni familiari o le varie indennità legate a situazioni di disabilità.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 4/2019