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Tribunale di Belluno: legittimo imporre le ferie al personale sanitario che rifiuta il vaccino


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Con l'ordinanza n. 12 del 19.03.2021, il Tribunale di Belluno afferma che è legittimo imporre le ferie al personale sanitario che si rifiuta di sottoporsi alla vaccinazione anti-COVID (sul medesimo tema si veda: Si può licenziare il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi?).

Il fatto affrontato

I lavoratori, tutti appartenenti al personale sanitario, presentano un ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., al fine di sentir accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta del datore che, a seguito del loro rifiuto di sottoporsi al vaccino anti-COVID, li aveva posti in ferie.

L’ordinanza

Il Tribunale deduce, preliminarmente, l’insussistenza del requisito del fumus boni iuris.

In particolare, il Giudice rileva che il datore, ai sensi dell’art. 2087 c.c., deve adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti.
Tra queste misure non può non essere incluso il vaccino anti-COVID, essendo ormai notoria l’efficacia dello stesso nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus SARS-CoV-2, dimostrata anche dal drastico calo di decessi causati dal coronavirus fra le categorie (quali il personale sanitario e gli ospiti di RSA, nonché gli abitanti di Paesi quali Israele e gli Stati Uniti) che hanno potuto usufruire del siero.
L’inclusione del vaccino anti-COVID, tra le misure che il datore deve adottare al fine di non incorrere nella violazione dell’art. 2087 c.c., risulta ancor più necessaria se si considerano le mansioni ricoperte dai ricorrenti che, postulando un contatto continuo con altre persone, espongono gli stessi ad un elevato rischio di essere contagiati e di contagiare.

Secondo l’ordinanza, inoltre, nel caso in esame non sussiste neanche l’ulteriore requisito del periculum in mora, dal momento che, nel caso di specie, le esigenze dell'impresa di attuare misure di sicurezza adeguate prevalgono sull’eventuale interesse dei dipendenti di usufruire di un diverso periodo di ferie.

Su tali presupposti, il Tribunale di Belluno respinge il ricorso, affermando la legittimità della condotta datoriale.

A cura di Fieldfisher