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Cassazione: l’impiego di personale non formato integra la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001


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Con la sentenza n. 3731 del 29.01.2020, la Cassazione penale afferma che integra la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, la condotta della società che, al fine di conseguire una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa, realizza una politica lesiva dei precetti in materia di sicurezza sul lavoro (sul medesimo tema si veda: Cassazione: sussistenza della responsabilità ex 231 in caso di prassi aziendali scorrette).

Il fatto affrontato

A seguito del grave infortunio occorso ad un lavoratore all’interno di un cantiere, a causa del ribaltamento di un muletto che il dipendente stava guidando, il titolare della società datrice ed il capocantiere, nella sua veste di preposto, vengono condannati, ai sensi dell’art. 590 c.p., per violazione della disciplina antinfortunistica.
La società viene, inoltre, riconosciuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, del D.Lgs. 231/2001, per aver impiegato nelle operazioni con mezzi meccanici un solo prestatore, peraltro non formato, in luogo di due, di cui uno con una qualifica specializzata.

La sentenza

La Cassazione – confermando la statuizione della Corte d’Appello – afferma, preliminarmente, che gli elementi dell'interesse e del vantaggio dell’ente, necessari per l’integrazione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, sono alternativi e concorrenti tra loro.

Secondo i Giudici di legittimità, in tema di responsabilità amministrativa derivante dal reato di lesioni personali per violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività.

Per la sentenza, il vantaggio dell’ente – nel senso di mancato decremento patrimoniale – si configura anche in presenza di condotte volte a risparmiare sul costo del lavoro e sulle attività di formazione del personale.

Rinvenendo detta circostanza nel caso di specie – ove l’azienda utilizzava un numero di lavoratori minore di quello necessario senza fornire loro l’adeguata formazione – la Suprema Corte respinge il ricorso della società e conferma la condanna ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

A cura di Fieldfisher