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Cassazione: sussistenza della responsabilità ex 231 in caso di prassi aziendali scorrette


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Con la sentenza n. 49775 del 09.12.2019, la Cassazione penale afferma che non sussiste la responsabilità amministrativa della società per violazione di norme antinfortunistiche, allorquando venga dimostrato solo il risparmio dei tempi di lavoro e non anche la prassi contraria alla legge e l’effettivo vantaggio tratto dall’azienda (sul medesimo tema si veda: Cassazione: la violazione delle norme sulla sicurezza non fa scattare automaticamente la sanzione amministrativa ex 231).

Il fatto affrontato

A seguito dell’infortunio occorso ad un lavoratore all’interno del proprio stabilimento, la società viene ritenuta dalla Corte d’Appello responsabile dell'illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, D.Lgs. 231/2001 per violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, a causa dell’insaturazione di una prassi aziendale scorretta.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando la statuizione della Corte d’Appello - afferma che per ritenersi sussistente la responsabilità datoriale per violazione delle norme antinfortunistiche, a causa dell’instaurazione di una prassi aziendale contra legem, è necessario provare, da un lato, la conoscenza o conoscibilità della stessa da parte dei delegati alla sicurezza e, dall’altro, il loro mancato intervento per scongiurare comportamenti forieri di pericoli per i lavoratori.

Per la sentenza, inoltre - al fine di addossare una responsabilità amministrativa, ex D.Lgs. 231/2001, in capo alla società per reati colposi commessi a causa della violazione della normativa antinfortunistica - è necessario dare la prova dell'interesse e del vantaggio tratti dall’azienda.
Condizioni entrambe riferibili alla condotta del soggetto agente e non all'evento che ricorrono:
- l’interesse, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'azienda, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento;
- il vantaggio, qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'impresa, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il beneficio.

Dal momento che, nel caso di specie, non era stata fornita nessuna delle predette prove, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, dichiarando l’insussistenza della responsabilità amministrativa della stessa ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

A cura di Fieldfisher