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Cassazione: la responsabilità del committente in caso di disallineamento dei piani di sicurezza


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Con l’ordinanza n. 9178 del 03.04.2023, la Cassazione afferma che, nell’ambito degli appalti, in caso di discrasia tra il PSC (piano e di sicurezza e coordinamento) e il POS (piano operativo di sicurezza) redatto dall’appaltatore, sussiste la responsabilità del committente laddove si verifichino incidenti sul lavoro.

Il fatto affrontato

Gli eredi del dipendente, a seguito dell’incidente mortale occorso al congiunto mentre era adibito ad un’opera subappaltata alla società sua datrice di lavoro, ricorrono giudizialmente nei confronti di appaltante, subappaltante e subappaltatore-datore al fine di chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che i ricorrenti non erano riusciti a dimostrare un'ingerenza della committente e della subcommittente tale da comprimere il ruolo autonomo della azienda datrice del de cuius.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che il dovere di sicurezza gravante sul datore opera anche in relazione al committente, dal quale non può, tuttavia, esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.

Per la sentenza, pertanto, ai fini della configurazione della responsabilità dell’appaltante, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo:
- alla specificità dei lavori da eseguire;
- ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera;
- alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera;
- all'agevole e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, detta responsabilità sussiste senza dubbio nell’ipotesi in cui vi sia una discrasia tra i piani operativi di sicurezza posti in essere dagli appaltatori e la modalità operativa risultata propria del cantiere.

Rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dagli eredi del lavoratore.

A cura di Fieldfisher