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Cassazione: la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esonera il datore in caso di infortunio


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Con la sentenza n. 51321 del 12.11.2018, la Cassazione penale afferma che la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non costituendo una delega di funzioni, non è sufficiente a sollevare il datore dalle responsabilità, prescritte dal D.Lgs. 81/2008, in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (sul medesimo argomento si veda: Cassazione: la responsabilità datoriale in caso di infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente).

Il fatto affrontato

A seguito della morte occorsa ad un lavoratore che, nell'effettuare la manovra di scarico da un autocarro, non rispettando la distanza di sicurezza, era precipitato da un'altezza di oltre 10 metri, la Corte d’Appello condanna sia il datore che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il primo ricorre in cassazione, sostenendo la propria innocenza, avendo totalmente delegato il responsabile esterno in ordine al tema della sicurezza sul lavoro.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in occasione di un infortunio, risponde, a titolo di colpa professionale, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, che abbiano indotto il datore di lavoro ad omettere l'adozione di misure di prevenzione doverose.

Secondo i Giudici di legittimità, il medesimo, infatti, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente all'incarico affidatogli e di collaborare con l’imprenditore individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli.

Ne consegue che, questi può essere ritenuto responsabile anche da un punto di vista penale per il verificarsi di un infortunio, ogniqualvolta che questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.

Ciò premesso, la sentenza sottolinea comunque che, secondo la previsione del D.Lgs. 81/2008, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, svolgendo un ruolo di consulenza, è privo di effettivo potere decisionale.
Dunque, anche la designazione di una tale figura professionale, non esonera il datore dalle sue responsabilità in ordine alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso dell’imprenditore confermando la condanna inflitta al medesimo unitamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

A cura di Fieldfisher