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Cassazione: la responsabilità datoriale in caso di infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente


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Con la sentenza n. 17668 del 05.07.2018, la Cassazione ribadisce che, in tema di infortuni sul lavoro, grava sul datore l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno derivato al dipendente, attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche (c.d. prova liberatoria).

Il fatto affrontato

La lavoratrice, infortunatasi mentre svolgeva l’abituale mansione di spostamento di ingenti pesi nonostante il parere negativo del medico competente, ricorre giudizialmente per sentir condannare la società al risarcimento dei danni, biologico e morale, subiti, previo accertamento della responsabilità datoriale per violazione dell’art. 2087 c.c.

La sentenza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che la responsabilità datoriale per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori.

Ulteriormente, secondo i Giudici di legittimità, l'attività produttiva - oggetto di tutela costituzionale ex art. 41, primo comma, Cost. - è subordinata, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, all’utilità sociale che va intesa come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità.
Da ciò consegue che la concezione "patrimonialistica" dell'individuo deve necessariamente recedere di fronte alla diversa concezione che fa leva essenzialmente sulla tutela della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute anche nel luogo nel quale si svolge la propria attività lavorativa.
Pertanto, la mancata predisposizione di tutti i dispositivi di sicurezza al fine di tutelare la salute dei prestatori sul luogo di lavoro viola non soltanto l’art. 2087 c.c. e tutte le specifiche diposizioni antinfortunistiche, ma anche l'art. 32 della Cost., che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell'individuo.

In caso di azione giudiziaria volta all’accertamento della suddetta responsabilità, per la sentenza, grava sul datore l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (c.d. prova liberatoria), attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dall’insieme delle norme antinfortunistiche.

Posto che nel caso di specie tale onere probatorio non risulta assolto, la Suprema Corte, ritenendo la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio occorso alla lavoratrice e l'attività svolta dalla stessa, respinge il ricorso proposto dall’azienda.

A cura di Fieldfisher