Con l’ordinanza n. 25113 del 12.09.2025, la Cassazione afferma che, in caso di infortunio occorso ad un dipendente dell’appaltatore, il committente, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a dichiarare di non avere in alcun modo interferito nell’esecuzione del servizio appaltato, ma deve dimostrare il rispetto degli obblighi impostigli dalla normativa in materia di sicurezza.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, dipendente della ditta appaltatrice, ricorre giudizialmente, sia nei confronti del proprio datore che della società committente, al fine di richiedere il risarcimento del danno subito a seguito dell’infortunio occorsogli.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda nei confronti del committente, non ritenendo integrato nel caso di specie il rischio c.d. interferenziale.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che la responsabilità del committente in materia di sicurezza deve ritenersi implicita nell’esecuzione di un’attività tramite contratti d’appalto e sussiste, quindi, ogni volta in cui il committente non adempia ai propri obblighi in materia.
Obblighi che, continua la sentenza, si sostanziano nel valutare i rischi, fornire adeguate informazioni, garantire la formazione del personale, adottare misure preventive e cooperare alla loro attuazione, coordinare le attività e controllare il rispetto di tutte le prescrizioni.
Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, per poter escludere la responsabilità del committente non è sufficiente l’assenza della cosiddetta culpa in eligendo o in vigilando, né di qualsivoglia ingerenza nel servizio esternalizzato.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, ritenendo responsabile anche la società committente.
A cura di WST