Con l’ordinanza n. 29157 del 12.11.2024, la Cassazione afferma che il committente ha sempre un debito di sicurezza sia verso i propri dipendenti sia verso i dipendenti degli appaltatori e, ciò, a maggior ragione quando le opere vengono svolte all’interno di locali del medesimo appaltante.
Il fatto affrontato
Gli eredi del dipendente, adibito stabilmente presso un appalto, ricorrono giudizialmente, nei confronti sia dell’appaltatore-datore che della committente, al fine di chiedere il risarcimento del danno biologico e morale derivante dal decesso del congiunto dovuto al mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda e condanna solo il datore di lavoro del defunto, rigettando, invece, la domanda avanzata nei confronti dell’appaltante stante la mancata prova dell'ingerenza di quest’ultima società nell’organizzazione del lavoro.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il committente ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute non solo dei propri lavoratori, ma anche di quelli delle ditte appaltatrici.
In particolare, continua la sentenza, il committente deve – a tal fine – fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e cooperare con l'appaltatore nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata.
Secondo i Giudici di legittimità, detti assunti si fondano sul principio generale secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, se il danno è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento, si configura tra gli stessi una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto degli eredi del lavoratore, riconoscendo la responsabilità della morte del congiunto anche in capo alla società committente.
A cura di WST