Con la sentenza n. 363 del 19.06.2025, il Tribunale di Reggio Emilia afferma che, laddove i danni provocati dalla violazione del patto di non concorrenza siano molto superiori rispetto alla penale contrattualmente prevista, il lavoratore può essere condannato all’ulteriore risarcimento del nocumento arrecato all’ex datore.
Il fatto affrontato
L’istituto bancario ricorre giudizialmente nei confronti di un suo ex dipendente, private banker, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causate da plurime condotte illegittime poste in essere dallo stesso, finalizzate allo storno di clientela in favore di società concorrente.
La sentenza
Il Tribunale rileva, preliminarmente, l’illegittimità della condotta dell’ex dipendente che aveva proceduto, in modo sistematico, a contattare i clienti facenti parte del suo precedente portafoglio, convincendone molti a trasferire i rapporti finanziari e i titoli presso il nuovo istituto per cui lavorava.
Secondo il Giudice, un tale comportamento integra la violazione da parte del lavoratore del patto di non concorrenza e del divieto di storno di clientela.
Per la sentenza, in questo caso, il danno da rimborsare alla società non è parametrabile solo alla penale contrattualmente prevista, ma va commisurato al numero di rapporti finanziari stornati, al valore complessivo dei capitali trasferiti ed al margine generato da detti capitali.
Su tali presupposti, il Tribunale di Reggio Emilia accoglie il ricorso della società e condanna l’ex dipendente al risarcimento dei danni nella misura di € 4.119.064,00.
A cura di WST
