Con la sentenza n. 1028 del 10.12.2024, il Tribunale di Catanzaro afferma che è illegittimo il contratto di appalto contenente una clausola con cui il committente obbliga l’appaltatore a sostituire il proprio personale ritenuto inidoneo.
Il fatto affrontato
I lavoratori ricorrono giudizialmente per chiedere l’accertamento dell’illegittimità dei contratti di appalto cui erano adibiti e la, conseguente, sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della committente.
A fondamento della predetta domanda, i medesimi deducono che tra le varie clausole contenute nel contratto di appalto ve ne era anche una in virtù della quale la committente manteneva un controllo e un potere di veto sul personale utilizzato nell’esecuzione del servizio.
La sentenza
Il Tribunale di Catanzaro rileva, preliminarmente, che la presenza di una clausola con cui il committente obbliga l’appaltatore a sostituire il personale ritenuto inidoneo rende illegittimo il contratto di appalto.
Invero, per la sentenza, una tale previsione integra l’esercizio, di fatto, del potere disciplinare sui dipendenti dell’appaltatore da parte del committente.
Secondo il Giudice, infatti, la clausola in esame comporta una totale, indiscriminata ed arbitraria sottoposizione dei dipendenti dell'appaltatore al gradimento del committente, tanto che il primo non può, in alcun modo, sindacare il volere del secondo ed è tenuto alla sostituzione immediata (e, quindi, nella sostanza, al licenziamento) del lavoratore ritenuto inidoneo.
Su tali presupposti, il Tribunale di Catanzaro – ritenendo illegittimo il contratto di appalto – accoglie il ricorso dei lavoratori.
A cura di WST