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Corte di Giustizia Europea: mancata indicazione del costo della manodopera ed esclusione dell’impresa dal bando di gara pubblico


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Con la sentenza emessa, il 02.05.2019, nella causa C-309/18, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, all’interno di un’offerta presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione automatica dell’impresa dalla gara, a meno che la stessa non sia stata indotta in errore dalla documentazione preparata dalla PA. Solo in quest’ultima ipotesi, infatti, l’amministrazione può concedere un termine entro cui sanare la mancanza.

Il fatto affrontato

Il TAR del Lazio, investito della questione, mediante un rinvio pregiudiziale chiede alla CGUE se, alla luce della Direttiva 2014/24, sia possibile per una normativa nazionale prevedere l’esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio, di un’offerta economica - presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico - in cui manchi l’indicazione separata dei costi della manodopera.

La sentenza

La Corte di Giustizia afferma, preliminarmente, che è compatibile con le direttive comunitarie un assetto legislativo nazionale nel quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera comporta l’esclusione dell’impresa, senza possibilità di soccorso istruttorio.
Ciò, anzi, risulta legittimo anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non sia specificato nella documentazione della gara d’appalto.

I Giudici sostengono che debba giungersi a tale conclusione alla luce sia del principio di parità di trattamento - che impone che gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte - che dell’obbligo di trasparenza, finalizzato ad eliminare i rischi di favoritismo e di arbitrio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

Secondo la Corte, tuttavia, tale principio generale soffre di un’eccezione. Infatti, laddove sia la documentazione predisposta dalla PA ad indurre in errore le imprese, in considerazione dei principi della certezza del diritto, di trasparenza e di proporzionalità, l’amministrazione aggiudicatrice può accordare all’offerente la possibilità di sanare la situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia entro un termine prestabilito.

A cura di Fieldfisher