Con l’ordinanza n. 21315 del 05.10.2020, la Cassazione afferma che, in caso di accertata illegittimità di un contratto d’appalto stipulato da una Pubblica Amministrazione, il lavoratore coinvolto ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive per l’attività svolta, ma non anche all’assunzione da parte dell’Ente.
Il fatto affrontato
Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di richiedere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero ed il pagamento delle relative differenze retributive.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che – pur essendo stato formalmente assunto da una società cui erano stati appaltati alcuni servizi da parte del Ministero – aveva sempre prestato la propria attività in diversi uffici del dicastero, con inserimento nell'organizzazione dell’Ente e sulla base di direttive, istruzioni ed ordini provenienti esclusivamente dal personale ministeriale.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, stante il divieto di assunzione alle dipendenze della PA in assenza del superamento di un concorso pubblico.
L’ordinanza
La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, ribadisce, preliminarmente, che è vietata, ex lege, la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico senza il previo superamento di un concorso.
Tuttavia i Giudici di legittimità ritengono di non aderire alla tesi di quelli di merito in ordine alla non debenza delle differenze retributive richieste dal lavoratore per l’attività, comunque, svolta in favore del Ministero.
Per la sentenza, infatti, in ragione dell'illegittima interposizione da parte del proprio formale datore e dello svolgimento di fatto delle prestazioni alle dipendenze dirette di personale ministeriale, al lavoratore coinvolto devono essere riconosciute le differenze retributive rispetto a quanto percepito dalla propria datrice formale.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore limitatamente alle richieste economiche avanzate.
A cura di Fieldfisher